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L■ C. M■ è data facoltà al Governo di conferire ai
commissari e alle commissioni dì comuni e provin-
cie, i poteri dei rispettivi Consigli!
d) €ircoscrizioni
Perfino nelle Circoscrizioni locali, e contro l’arti
cola 74 dello Statuto e gli art. 118 e seguenti della
Legge C. P., è intervenuto il potere esecutivo fa
scista....
A Milano interviene personalmente il Capo del
Governo Mussolini per imporre l’aggregazione di
11 comuni vicini, senza interpellare le rispettive
amministrazioni, e aumentando da 80 a 91 i consi
glieri comunali, chiamando a farne parte persone
nominate con decreto reale! (R. D. 2 settembre 1923
n. 1912).
A Portomaurizio e Oneglia, mentre avevano de
liberato di riunirsi 4 comuni, il R. D. 21 ottobre
1923 n. 3360 impone la riunione di 14 comuni; e gli
altri 90 sono riuniti in 25 per delibera.... del Consi
glio dei Ministri.
A Massa e Lucca i decreti governativi di smem
bramento mettono in subbuglio le popolazioni, e i
fascisti delle due provincia gli uhi contro gli altri
AVOCAZIONE DI UTILI LOCALI. — Con R. D.
18 maggio 1923 n, 477, le economie e gli utili con
seguiti dai consorzi, locali per approvvigionamenti,
sono stati avocati allo Stato.
AUTONOMIE DELLE POPOLAZIONI ALLOGENE.
Il rispetto delle autonomie locali nelle Nuove Pro
vincie era in tutto il contesto e nello spirito del trat
tato di S. Germain, e consacrato nel decreto di annes
sione. Ma sopratutto e nel modo più esplicito, era san
cito nella legge 26 settembre 1920 n. 1322 che conver
tiva appunto in legge il Regio Decreto 6 ottobre 1919
n. 1804. L’articolo 4 di questa legge, infatti, autorizzan
do il Governo a pubblicare nei territori annessi lo sta
tuto e le altre leggi italiane e coordinarle con la le
gislazione vigente in questi territori, aggiungeva: «In
particolare con le loro autonomie provinciali e comu
nali ».
Anche le commissioni consultive regionali e quella
centrale, di cui facevano parte rappresentati diretti
della vita locale nelle nuove provincie senza distinzione
di parte politica, avevano assolto il loro compito, pro
nunciandosi tutte per il mantenimento delle autonomie
provinciali e comunali. Ma il Governo fascista scioglie
va quelle e istituiva « ex novo » delle commissioni con
sultive, composte per metà dei rappresentanti politici
delle nuove provincie e per metà di membri nominati
dal Presidente del Consiglio (Regio Decreto 16 novem
bre 1922 n. 1446) dando loro appena un mese di tem
po (la nómiira dei membri attribuita al Presidente de)
Consiglio avveniva infatti con decreti pubblicati il 4
dicembre e le Commissioni dovevano durare solo fino
al 31 dicembre 1922) per concludere.
In tal modo, contrariamente al preciso disposto
dell’art. 4 della legge 26 settembre 1920 e al voto dei
rappresentanti diretti delle nuove provincie, con regio
decreto 11 gennaio’ 1923.n. 9 veniva esteso ai territori
annessi il testo unico della legge comunale e provin
ciale con H relativo regolamento, con poche variazioni
puramente formalistiche, se non anzi peggioratrici
(l’art. 9 die allarga le ineleggibilità, l’art. 15 che pre
scrive un termine di sei mesi per la compilazione di
tutti i regolamenti municipali, l’art. 27 che provvede
d’ufficio al trapasso de'i servizi e al regolamento dei
vari rapporti tra .gli enti locali manomessi con le nuove
circoscrizioni ecc.).
Coisi è finita l’autonomia promessa alle Nuove Pro
vincie, e sperata da tutti coloro die avrebbero deside
rato di apprendere dal più semplice ordinamento au
striaco, quanto di buono poteva essere invece portato
nell’ordinamento italiano.
D’altro canto neppure l’ordinamento italiano è stato
propriamente attuato, perchè con decreto 22 marzo 1923
si sono prorogate le elezioni amministrative nelle nuove
provincie ; e ancora si continua ed in pieno il sistemai
dei Commissari regi.. E mentre il 20 dicembre 1922 e il
4 febbraio 1923 il Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio annunciava una provincia unica per Trento e
per Bolzano, il 27 agosto 1923 il sottosegretario agli
interni annunciava due provincie.....
STAMPA., — Per ultimo il 22 ottobre 1923 i Pre
fetti di Trieste e di Udine-Gorizia emanano un de
creto col quale tutti i giornali, in lingua slava de
vono portare contemporaneamente la traduzione in
italiano di tutti gli articoli con gli stessi caratteri.
In seguito all’ordinanza il giornale Celinosi so
spende le pubblicazioni. La stampa socialista e
qualche altro giornale protestano.
Dopo tre giorni il Governo revoca i decreti pre
fettizi.
XVIII - Costituzione, Propagan
da, eoe.
Il Comm. Michele Bianchi, già segretario del
Partito fascista, annunziava che, dopo le elezioni,
il Governo fascista proporrà una riforma costitu
zionale sul tipo del cancellierato prussiano « una
volta ohe, dopo le elezioni, il Re abbia incaricato
della formazione del Governo l’uomo politico più
rispondente alia volontà del Paese e dopo che
quest’uomo avrà enunciato alla Camera il pro
gramma e la Camera lo abbia approvato, il Go
verno non avrà più bisogno durante la legisla
tura di invocare alcun altro voto di fiducia ». (Di
scorso a Milano, 26 marzo 1923).
Un sottosegretario di Stato ha detto che i di
rigenti il fascismo stanno attorno al Re per per
suaderlo al mutamento costituzionale, e che spe
rano di riuscire.
Sono stati istituiti, presso diversi ministeri,, Uffici
stampa incaricati di reclamizzare ogni più piccolo atto
del Governo fascista ; e all’estero è stata fatta una in
tensa campagna di propaganda fascista, che non equi
vale certamente a una propaganda di puro interesso
nazionale.
Frattanto, a carico di tutti i cittadini italiani, sono
state latte le seguenti maggiori spese, oltre quelle già
stanziate in bilancio.
Decreto 7 dicembre 1923 n. 1633, per Uf-
cio Stampa Presid. Consiglio L.
Decreto 8 febbraio 1923 n. 288, casuali e
per Presidenza del Consiglio »
Decreto 8 febbraio 1923, n. 289, Ufficio
stampa, Presidenza Consiglio »
Decreto 11 marzo 1923 n. 661, casuali e
ufficio Presidenza Consiglio »
Decreto 25 marzo 1923 n. 1017, malan
drinaggio in Sicilia »
Decreto 25 marzo 1923 n. 774, spese se
grete per milizia nazionale »
Decreto 19 aprile 1923 n. 891. spese se
grete internazionali »
50.000
120.000
25.000
150.000
1.000 000
300.000
2.673.500