Full text: Un anno di dominazione fascista

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L■ C. M■ è data facoltà al Governo di conferire ai 
commissari e alle commissioni dì comuni e provin- 
cie, i poteri dei rispettivi Consigli! 
d) €ircoscrizioni 
Perfino nelle Circoscrizioni locali, e contro l’arti 
cola 74 dello Statuto e gli art. 118 e seguenti della 
Legge C. P., è intervenuto il potere esecutivo fa 
scista.... 
A Milano interviene personalmente il Capo del 
Governo Mussolini per imporre l’aggregazione di 
11 comuni vicini, senza interpellare le rispettive 
amministrazioni, e aumentando da 80 a 91 i consi 
glieri comunali, chiamando a farne parte persone 
nominate con decreto reale! (R. D. 2 settembre 1923 
n. 1912). 
A Portomaurizio e Oneglia, mentre avevano de 
liberato di riunirsi 4 comuni, il R. D. 21 ottobre 
1923 n. 3360 impone la riunione di 14 comuni; e gli 
altri 90 sono riuniti in 25 per delibera.... del Consi 
glio dei Ministri. 
A Massa e Lucca i decreti governativi di smem 
bramento mettono in subbuglio le popolazioni, e i 
fascisti delle due provincia gli uhi contro gli altri 
AVOCAZIONE DI UTILI LOCALI. — Con R. D. 
18 maggio 1923 n, 477, le economie e gli utili con 
seguiti dai consorzi, locali per approvvigionamenti, 
sono stati avocati allo Stato. 
AUTONOMIE DELLE POPOLAZIONI ALLOGENE. 
Il rispetto delle autonomie locali nelle Nuove Pro 
vincie era in tutto il contesto e nello spirito del trat 
tato di S. Germain, e consacrato nel decreto di annes 
sione. Ma sopratutto e nel modo più esplicito, era san 
cito nella legge 26 settembre 1920 n. 1322 che conver 
tiva appunto in legge il Regio Decreto 6 ottobre 1919 
n. 1804. L’articolo 4 di questa legge, infatti, autorizzan 
do il Governo a pubblicare nei territori annessi lo sta 
tuto e le altre leggi italiane e coordinarle con la le 
gislazione vigente in questi territori, aggiungeva: «In 
particolare con le loro autonomie provinciali e comu 
nali ». 
Anche le commissioni consultive regionali e quella 
centrale, di cui facevano parte rappresentati diretti 
della vita locale nelle nuove provincie senza distinzione 
di parte politica, avevano assolto il loro compito, pro 
nunciandosi tutte per il mantenimento delle autonomie 
provinciali e comunali. Ma il Governo fascista scioglie 
va quelle e istituiva « ex novo » delle commissioni con 
sultive, composte per metà dei rappresentanti politici 
delle nuove provincie e per metà di membri nominati 
dal Presidente del Consiglio (Regio Decreto 16 novem 
bre 1922 n. 1446) dando loro appena un mese di tem 
po (la nómiira dei membri attribuita al Presidente de) 
Consiglio avveniva infatti con decreti pubblicati il 4 
dicembre e le Commissioni dovevano durare solo fino 
al 31 dicembre 1922) per concludere. 
In tal modo, contrariamente al preciso disposto 
dell’art. 4 della legge 26 settembre 1920 e al voto dei 
rappresentanti diretti delle nuove provincie, con regio 
decreto 11 gennaio’ 1923.n. 9 veniva esteso ai territori 
annessi il testo unico della legge comunale e provin 
ciale con H relativo regolamento, con poche variazioni 
puramente formalistiche, se non anzi peggioratrici 
(l’art. 9 die allarga le ineleggibilità, l’art. 15 che pre 
scrive un termine di sei mesi per la compilazione di 
tutti i regolamenti municipali, l’art. 27 che provvede 
d’ufficio al trapasso de'i servizi e al regolamento dei 
vari rapporti tra .gli enti locali manomessi con le nuove 
circoscrizioni ecc.). 
Coisi è finita l’autonomia promessa alle Nuove Pro 
vincie, e sperata da tutti coloro die avrebbero deside 
rato di apprendere dal più semplice ordinamento au 
striaco, quanto di buono poteva essere invece portato 
nell’ordinamento italiano. 
D’altro canto neppure l’ordinamento italiano è stato 
propriamente attuato, perchè con decreto 22 marzo 1923 
si sono prorogate le elezioni amministrative nelle nuove 
provincie ; e ancora si continua ed in pieno il sistemai 
dei Commissari regi.. E mentre il 20 dicembre 1922 e il 
4 febbraio 1923 il Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio annunciava una provincia unica per Trento e 
per Bolzano, il 27 agosto 1923 il sottosegretario agli 
interni annunciava due provincie..... 
STAMPA., — Per ultimo il 22 ottobre 1923 i Pre 
fetti di Trieste e di Udine-Gorizia emanano un de 
creto col quale tutti i giornali, in lingua slava de 
vono portare contemporaneamente la traduzione in 
italiano di tutti gli articoli con gli stessi caratteri. 
In seguito all’ordinanza il giornale Celinosi so 
spende le pubblicazioni. La stampa socialista e 
qualche altro giornale protestano. 
Dopo tre giorni il Governo revoca i decreti pre 
fettizi. 
XVIII - Costituzione, Propagan 
da, eoe. 
Il Comm. Michele Bianchi, già segretario del 
Partito fascista, annunziava che, dopo le elezioni, 
il Governo fascista proporrà una riforma costitu 
zionale sul tipo del cancellierato prussiano « una 
volta ohe, dopo le elezioni, il Re abbia incaricato 
della formazione del Governo l’uomo politico più 
rispondente alia volontà del Paese e dopo che 
quest’uomo avrà enunciato alla Camera il pro 
gramma e la Camera lo abbia approvato, il Go 
verno non avrà più bisogno durante la legisla 
tura di invocare alcun altro voto di fiducia ». (Di 
scorso a Milano, 26 marzo 1923). 
Un sottosegretario di Stato ha detto che i di 
rigenti il fascismo stanno attorno al Re per per 
suaderlo al mutamento costituzionale, e che spe 
rano di riuscire. 
Sono stati istituiti, presso diversi ministeri,, Uffici 
stampa incaricati di reclamizzare ogni più piccolo atto 
del Governo fascista ; e all’estero è stata fatta una in 
tensa campagna di propaganda fascista, che non equi 
vale certamente a una propaganda di puro interesso 
nazionale. 
Frattanto, a carico di tutti i cittadini italiani, sono 
state latte le seguenti maggiori spese, oltre quelle già 
stanziate in bilancio. 
Decreto 7 dicembre 1923 n. 1633, per Uf- 
cio Stampa Presid. Consiglio L. 
Decreto 8 febbraio 1923 n. 288, casuali e 
per Presidenza del Consiglio » 
Decreto 8 febbraio 1923, n. 289, Ufficio 
stampa, Presidenza Consiglio » 
Decreto 11 marzo 1923 n. 661, casuali e 
ufficio Presidenza Consiglio » 
Decreto 25 marzo 1923 n. 1017, malan 
drinaggio in Sicilia » 
Decreto 25 marzo 1923 n. 774, spese se 
grete per milizia nazionale » 
Decreto 19 aprile 1923 n. 891. spese se 
grete internazionali » 
50.000 
120.000 
25.000 
150.000 
1.000 000 
300.000 
2.673.500
	        
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